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Dettaglio avviso

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CONTENUTO AGGIORNATO AL 16/01/2023

Sezione Stazione appaltante

CUC - Unione Comuni Alto Bradano
Rossini Maria Vita

Sezione Dati generali

Avviso di preinformazione
Appalto relativo agli INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO SITO IN VIA SANGIOVANNI-LARGO PISANELLI, mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n.50/2016 ai sensi dellart. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.120/2020(DecretoSemplificazioni)- Codice - CUP: D39J21023170006- CIG: 958973647E
Lavori
09/01/2023
24/01/2023
A00009

Sezione Comunicazioni della stazione appaltante

  • Pubblicato il 16/01/2023
    FAQ. N. 4 - DOMANDA: Buonasera nel modello denominato "Allegato_All.2 _Schema ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PISANELLI" ai fini del possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale è chiesto di dichiarare: -Possedere un fatturato minimo annuo nel settore di attività a cui è riconducibile l oggetto di appalto riferito negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, in base alla data di costituzione o all' avvio delle attività dell'operatore economico, non inferiore al doppio dell'importo della fornitura prevista; -Essere in possesso dell'esperienza necessaria per eseguire l appalto con un adeguato standard di qualità. A tal fine i partecipanti devono aver effettuato almeno analoghe forniture negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili per enti pubblici non inferiore all importo a base di gara. Orbene, nel documento denominato "Elaborato_All.1_Indagine di mercato_PISANELLI" è richiesto per il possesso della capacità economico finanziaria: l'attestazione soa per le categorie oggetto dell'appalto; e per i requisiti di capacità tecnica professionale: attestazione soa og1 classe III o superiore. Si chiede pertanto se trattasi di refuso e pertanto le diciture debbano essere modificate secondo quanto prescritto nel suddetto documento in riferimento ai requisiti richiesti. RISPOSTA: Si, trattasi di refuso e le diciture devono essere cambiate; possesso della capacità economico finanziaria: l'attestazione soa per le categorie oggetto dell'appalto; e per i requisiti di capacità tecnica professionale: attestazione soa og1 classe III o superiore.
  • Pubblicato il 16/01/2023
    FAQ. N. 3 - DOMANDA: Si chiede un chiarimento relativamente agli importi delle categorie singole in quanto il totale è diverso. RISPOSTA: L'avviso, per mero errore materiale, riporta degli importi errati, diversi da quelli della determina a contrarre, infatti si rettifica con i seguenti elementi di costo: importo complessivo dei lavori: 1.403.411,80 di cui: 1a) importo dei lavori a base dasta da assoggettare a ribasso [al netto degli oneri di cui al successivo punti b): 1.333.479,97 per lavori a misura; 2b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): 69.931,83; Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono riportati nell'allegato.
  • Pubblicato il 16/01/2023
    COME PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE - Per partecipare all'indagine di mercato occorre andare nella sezione: COMUNICAZIONI RISERVATE AL CONCORRENTE e successivamente cliccare su Invia una nuova comunicazione, allegando eventuale documentazione.
  • Pubblicato il 12/01/2023
    FAQ. N. 2 - DOMANDA: Un'impresa con la SOA nella cat. OG1 class. II può partecipare ricorrendo all'avvalimento per raggiungere la class. III-bis?. In caso negativo, in base a quale norma vigente?. RISPOSTA: E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria. Pertanto, non essendo la qualificazione nella categoria OG1 di classifica adeguata (class. III bis), dovrà essere interamente oggetto di avvalimento da parte di una o più imprese ausiliarie (cd. avvalimento plurimo). Riferimento normativo : art. 21, comma 1, legge n. 161 del 2014
  • Pubblicato il 11/01/2023
    FAQ. N. 1 - DOMANDA: Nel caso in cui l'impresa non possiede i requisiti della categoria prevalente, può partecipare facendo l'avvalimento per la parte di quota mancante? Le cat. OS21 e OG11 essendo di importo inferiore al 10% del totale dei lavori possono essere subappaltate nella loro totalità? RISPOSTA: L'Art. 3, comma 1, lett. oo-bis) e oo-ter), d.lgs. n. 50/2016 dispone che l'individuazione della categoria prevalente e della classifica alla quale appartengono le opere da appaltare non rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, ma compete al progettista sulla base di prescrizioni normative vincolanti. La normativa di settore prescrive l'unicità della categoria prevalente cui deve ricondursi la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie di lavori che costituiscono l'intervento oggetto dell'appalto in affidamento, come indicate nella documentazione di gara. Il concorrente qualificato soltanto per la categoria generale prevalente e non anche per l'altra categoria di opere generali indicata nel bando, può ricorrere al subappalto qualificante attraverso un'impresa dotata della necessaria attestazione SOA nel limite della quota del 40% dell'importo complessivo dell'appalto. Art. 12, comma 2, d.l. n. 47/2014 conv. con l. n. 80/2014 Art. 105, d.lgs. n. 50/2016 Art. 1, comma 18, d.l. n. 32/2019 conv. con l. n. 55/2019 come anche riportato nella Delibera dell' A.N.A.C. n°130 del 17 febbraio 2021. La categoria OS21 super specialistica (cosiddette SIOS) di cui al D.M 248/2016 del 24/04/2014, nel caso specifico non supera il 10% dell'importo dell'appalto, pertanto può ritenersi scorporabile e subappaltabile a ditta qualificata in possesso dei requisiti. L'operatore economico può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti nella categoria prevalente (OG1 classifica III bis) per l'importo dei rispettivi lavori.

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